STATUTO DELL’AVIS COMUNALE DI POMARICO (MT)
Art. 1 – Costituzione – Denominazione – Sede
c.1 L’Associazione “Avis Comunale di POMARICO è costituita tra coloro che donano volontariamente, gratuitamente, periodicamente e anonimamente il proprio sangue.
c.2 L’Associazione ha sede legale in POMARICO , in via R. Jozzino s.n.c. ed esplica la propria attività istituzionale esclusivamente nell’ambito del Comune di POMARICO.
c.3 L’Avis Comunale di POMARICO (MT) , che aderisce all’Avis Nazionale, nonché all’Avis Regionale o equiparata, Provinciale o equiparata, è dotata di piena autonomia giuridica, patrimoniale e processuale rispetto all’Avis Nazionale , Regionale e Provinciale o equiparate – medesime.
Art. 2 – Scopi Sociali
c.1 L’Avis Comunale di POMARICO è un’associazione di volontariato, apartitica, aconfessionale, che non ammette discriminazioni di sesso, razza, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica.
c.2 L’Avis ha lo scopo di promuovere la donazione di sangue – intero o di una sua frazione – volontaria periodica, associata, non remunerata, anonima e consapevole, intesa come valore umanitario universale ed espressione di solidarietà e di civismo, che configura il donatore quale promotore di un’ primario servizio socio-sanitario ed operatore della salute, anche al fine di diffondere nella comunità locale i valori della solidarietà, della partecipazione sociale e civile e della tutela del diritto alla salute.
c.3 Essa pertanto, in armonia con i fini istituzionali propri, con quelli dell’Avis Nazionale, Regionale, Provinciale, – o equiparate – sovraordinate alle quali è associata nonché del Servizio Sanitario Nazionale, si propone di :
a) Sostenere i bisogni di salute dei cittadini favorendo il raggiungimento dell’autosufficienza di sangue e dei suoi derivati a livello nazionale e dei massimi livelli di sicurezza trasfusionale possibili e la promozione per il buon utilizzo del sangue;
b) Tutelare il diritto alla salute dei donatori e dei cittadini che hanno necessità di essere sottoposti a terapia
trasfusionale;
c) Promuovere l’informazione e l’educazione sanitaria dei cittadini.
d) Favorire l’incremento della propria base associativa.
e) Promuovere lo sviluppo del volontariato e dell’associazionismo;
Art. 3 – Attività
c.1 Per il perseguimento degli scopi istituzionali enunciati nell’art. 2 del presente Statuto, l’Avis Comunale –
coordinandosi con l’Avis Nazionale, Regionale e Provinciale o equiparata e con le Istituzioni Pubbliche competenti, svolge le seguenti attività:
a) Attività di chiamata da svolgersi periodicamente in raccordo con l’AVIS Regionale e /o le esigenze ematiche
b) Promuove e organizza campagne di comunicazione sociale, informazione e promozione del dono del sangue, nonché tutte le attività di comunicazione esterna, interna ed istituzionale di propria competenza territoriale;
c) Collabora con le altre associazioni di settore e con quelle affini che promuovono l’informazione a favore della donazione di organi e della donazione del midollo osseo;
d) Promuove la conoscenza delle finalità associative e delle attività svolte e promosse anche attraverso la
stampa associativa, nonché la pubblicazione di riviste, bollettini e materiale multimediale;
e) Svolge, anche in armonia con gli obiettivi e le finalità indicate dall’Avis Provinciale e/o Regionale e/o
Nazionale, attività di formazione nelle materie di propria competenza anche per istituzioni ed organizzazioni esterne, con particolare riferimento al mondo della scuola e delle Forze Armate;
f) Promuove e partecipa ad iniziative di raccolta di fondi finalizzate a scopi solidali e umanitari, al sostegno della ricerca scientifica;
g) Intrattiene rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione al proprio livello territoriale e partecipa alle Istituzioni Pubbliche, ove richiesta, attraverso propri rappresentanti all’uopo nominati;
h) Organizza o partecipa a manifestazioni, progetti, convegni e ogni altra forma di promozione della cultura della solidarietà.
c.2 Al fine del perseguimento delle attività istituzionali e di tutte quelle ad esse strumentali, conseguenti e comunque connesse, l’Associazione può compiere esclusivamente attività commerciali e produttive marginali, in osservanza delle condizioni di legge.
Art. 4 – Soci e Vita Associativa
c.1 E’ socio dell’Avis Comunale chi dona periodicamente il proprio sangue, chi per ragioni di età o di salute ha cessato l’attività donazionale e partecipa con continuità alla attività associativa e chi, non effettuando donazioni, esplica con continuità funzioni non retribuite di riconosciuta validità nell’ambito associativo.
c.2 Il numero dei soci che non effettuano donazioni, ma che esplicano funzioni di riconosciuta validità in ambito associativo non può superare 1/6 del numero dei donatori periodici dell’Avis Comunale medesima.
c.3 L’adesione all’Avis Comunale da parte dei soggetti in possesso dei requisiti di cui al 1° comma del presente articolo deve essere deliberata, su istanza dell’interessato, dal Consiglio/ Direttivo Comunale.
c.4 L’adesione del socio all’Avis Comunale comporta l’automatica adesione del medesimo all’Avis Nazionale, nonché all’Avis Provinciale e Regionale o equiparate.
c.5 La partecipazione del socio alla vita associativa non può essere temporanea, fatto salvo quanto previsto dall’art. 5.
c.6 La qualifica di socio è personale e non trasmissibile né in vita né ad eredi o legatari.
c.7 Ogni socio in regola con le disposizioni del presente statuto partecipa all’Assemblea Comunale degli Associati con diritto di voto ed è eleggibile alle cariche sociali.
Art. 5 – Perdita della qualifica di socio
c.1 La qualifica di socio si perde per:
a) dimissioni;
b) cessazione dell’attività donazionale o di collaborazione, senza giustificato motivo, per un periodo di due anni;
c) espulsione per gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente statuto o per comportamento contrario ad esso, per immoralità e comunque per atti che danneggino l’Associazione e i suoi membri;
c.2 In presenza dei presupposti di cui alla lettera b) e c) del comma 1) del presente articolo, i soci vengono cancellati dal registro con provvedimento motivato del Consiglio Direttivo Comunale.
c.3 Contro il provvedimento di espulsione il socio potrà presentare ricorso, entro 30 giorni, al Collegio Regionale dei Probiviri competente, il quale delibererà in osservanza delle corrispondenti norme statutarie dell’ Avis Regionali.
c.4 Il provvedimento del Collegio Regionale dei Probiviri è ricorribile, entro i 30 giorni successivi all’adozione dello stesso, al Collegio Nazionale dei Probiviri,- che deciderà inappellabilmente, ai sensi del c. 5 dell’art. 16 dello statuto dell’Avis Nazionale.
c.5 In caso di ricorso contro il provvedimento di espulsione deliberato dal Consiglio Direttivo Comunale, il socio espulso perde automaticamente il diritto al voto pur nelle more della decisione definitiva sull’espulsione da parte degli organi di giurisdizione competenti e aditi.
c.6 Il provvedimento definitivo di espulsione deliberato ai sensi del presente articolo estromette il socio dall’Avis Comunale, da quella Provinciale e Regionale – o equiparate – sovraordinate e dall’Avis Nazionale.
Art. 6 – Albo Comunale dei Benemeriti
c.1 L’Avis Comunale può istituire un albo dei benemeriti, nel quale iscrivere tutti coloro, persone fisiche o
giuridiche, che hanno contribuito o che contribuiscono anche una tantum, con il proprio sostegno, allo sviluppo morale e materiale dell’Associazione e siano stati considerati tali dal Consiglio Direttivo Comunale.
c.2 Il Consiglio Direttivo Comunale potrà attribuire la qualifica di benemerito anche a personalità del mondo scientifico e/o accademico che si siano prodigati nei campi nelle materie afferenti all’ambito di attività associativa.
Art. 7 – Organi
c.1 Sono organi di governo dell’Avis Comunale:
a) l’Assemblea Comunale degli Associati;
b) il Consiglio Direttivo Comunale;
c) il Presidente e il Vicepresidente;
c.2 E’ organo di controllo dell’Avis Comunale il Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 8 – L’Assemblea Comunale degli Associati
c.1 L’Assemblea Comunale degli Associati è costituita da tutti i soci che, all’atto della convocazione dell’Assemblea medesima, non abbiano presentato domanda di dimissioni e non abbiano ricevuto provvedimento d’espulsione.
c.2 Compongono altresì l’Assemblea Comunale i soci di tutte le Avis di base eventualmente esistenti sul territorio di competenza nonché le Avis di base medesime, che vi partecipano a mezzo dei loro Presidenti e rappresentanti legali o dei Vicepresidenti.
c.3 Ogni socio ha diritto ad un voto.
c.4 In caso di personale impedimento a partecipare alla seduta dell’Assemblea, ogni socio potrà farsi
rappresentare, conferendogli delega scritta, da un altro socio.
c.5 Ciascun socio non potrà essere portatore di più di una delega.
c.6 -L’assemblea Comunale degli Associati si riunisce in via ordinaria almeno una volta l’anno, entro il mese di febbraio, per l’approvazione del bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo Comunale, nonché per la ratifica del preventivo finanziario approvato dal Consiglio medesimo.
c.7 L’Assemblea si riunisce, inoltre, ogni qualvolta deve assumere delibere di propria competenza, qualora fossero in gioco interessi vitali dell’Avis Comunale e nei casi di propria competenza, qualora fossero in gioco interessi vitali dell’Avis Comunale e nei casi di impossibilità di funzionamento degli organi dell’Associazione, nonché ogni qualvolta lo riterrà necessario il Presidente o fosse richiesto congiuntamente da almeno un decimo dei soci o dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
c.8 L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione con avviso scritto inviato almeno quindici giorni prima della seduta ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma, fax o messaggio di posta elettronica spediti almeno due giorni prima;
c.9 In prima convocazione l’Assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà dei suoi componenti; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli associati presenti direttamente o per delega.
c.10 Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide ove risultino adottate a maggioranza dei soci presenti.
c.11 Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
c.12 Nel caso di parità dei voti, la proposta oggetto di deliberazione si intende respinta.
c.13 Alle sedute dell’Assemblea Comunale degli Associati partecipano di diritto i componenti del Consiglio Direttivo Comunale.
c.14 Nell’assunzione di deliberazioni in ordine al bilancio consuntivo o che riguardino la responsabilità dei
componenti del Consiglio, gli stessi non partecipano al voto.
c.15 Della convocazione dell’Assemblea Comunale viene data comunicazione all’Avis Provinciale, la quale potrà inviare un proprio rappresentante.
Art. 9 – Competenze dell’Assemblea Comunale degli Associati
c.1 Spetta all’Assemblea:
a) l’approvazione del bilancio consuntivo, accompagnato da una nota di sintesi sull’attività svolta, elaborata dal Consiglio Direttivo Comunale e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
b) la ratifica del preventivo finanziario, approvato dal Consiglio Direttivo Comunale;
c) l’approvazione delle linee di indirizzo e delle direttive generali per il funzionamento, il potenziamento e
l’espansione dell’Associazione, proposte dal Consiglio Direttivo Comunale;
d) la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo Comunale;
e) la nomina dei delegati che rappresenteranno i soci nell’Assemblea Provinciale o equiparata sovraordinata;
f) la nomina e la revoca dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
g) l’approvazione delle modifiche statutarie proposte dal Consiglio Direttivo Comunale;
h) la formulazione all’Assemblea Provinciale della proposta dei candidati alle cariche elettive dell’Avis Provinciale;
i) lo scioglimento dell’Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo Comunale ovvero di almeno un terzo
degli associati;
j) la nomina dei liquidatori;
k) la devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo;
I) ogni altro adempimento che non sia stato demandato, per legge o per statuto, alla competenza di un altro organo associativo.
c.2 Le competenze dell’Assemblea Comunale degli Associati non sono delegabili né surrogabili dal Consiglio Direttivo Comunale.
Art. 10 – Il Consiglio Direttivo Comunale
c.1 Il Consiglio Direttivo Comunale è composto dai membri, eletti dall’Assemblea Comunale degli Associati nel numero stabilito dall’Assemblea elettiva.
c.2 Il Consiglio Direttivo Comunale, così formato, elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere – che, per delibera del Consiglio stesso, può anche coincidere con il Segretario – i quali costituiscono l’Ufficio di Presidenza, cui spetta l’esecuzione e l’attuazione delle delibere del Consiglio medesimo.
c.3 Il Consiglio Direttivo Comunale si riunisce in via ordinaria almeno due volte l’anno, entro il 31 dicembre ed il 31 gennaio, rispettivamente per l’approvazione definitiva del preventivo finanziario e dello schema di bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Comunale degli Associati nei termini di cui al comma 6 dell’art. 8 e in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente, un terzo dei suoi componenti ovvero lo richieda il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Inoltre potrà curare la variazione – ove giudicato necessario e/o opportuno – tra i capitoli di spesa del preventivo finanziario già ratificato dall’Assemblea Comunale degli Associati, nel rispetto della somma complessiva delle uscite ovvero la variazione per nuove o maggiori spese compensate da nuove o maggiori entrate.
c.4 La convocazione viene fatta per avviso scritto, inviato nominativamente almeno otto giorni prima e, in caso di urgenza, anche a mezzo fax, telegramma o posta elettronica inviato almeno due giorni prima.
c.5 Le sedute consiliari sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri.
c.6 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, fatta eccezione per quelle di espulsione di un socio o della proposta di modifica statutaria da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Comunale, per le quali occorre il voto favorevole di almeno metà più uno dei componenti.
c.7 In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
c.8 La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo Comunale per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, determina la decadenza dal Consiglio medesimo, con deliberazione adottata all’atto dell’approvazione del verbale della seduta successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza.
c.9 Nel caso in cui nel corso di un mandato vengano a mancare uno o più Consiglieri, nell’ordine subentrano i non eletti, fino al numero corrispondente a quello dei Consiglieri fissato ai sensi del comma 1 del presente articolo.
c.1O Ove i non eletti di volta in volta interpellati, nell’ordine di cui al comma 9, non possano o non ,vogliano accettare la carica, il Consiglio procede alla sostituzione mediante cooptazione tra i soci al momento statutariamente in regola. In ogni caso non è consentita la cooptazione, nel corso dello stesso mandato, della metà dei componenti del Consiglio ma, in tal caso, si procederà al rinnovo dell’intero Consiglio.
c.11 I Consiglieri così nominati decadono dalla carica insieme agli altri.
c.12 Qualora, durante un mandato, venga a mancare contestualmente la maggioranza dei Consiglieri, decade l’intero Consiglio.
c.13 Al Consiglio Direttivo Comunale spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria
dell’Associazione, fatti salvi quelli espressamente riservati, per legge o per statuto, all’Assemblea Comunale degli Associati, nonché l’esecuzione e l’attuazione delle delibere di quest’ultima e l’esercizio di ogni altra facoltà ritenuta necessaria, utile od opportuna per il raggiungimento dei fini statutari.
c.14 Il Consiglio Direttivo Comunale potrà, altresì, ove ritenuto necessario e/o opportuno, nominare un Direttore Generale e/o un Direttore Amministrativo, fissandone con apposita delibera competenze, funzioni, compensi e durata dell’incarico.
c.15 Il Direttore Generale e/o Amministrativo partecipa di diritto alle sedute del Consiglio Direttivo Comunale – fatta eccezione per quelle in cui vengano trattate questioni che li riguardino – con voto consultivo.
c.16 Il Consiglio Direttivo Comunale potrà, inoltre, costituire un Comitato Esecutivo composto secondo le modalità enucleate con apposita delibera, nella quale verranno stabilite anche la competenza del Comitato medesimo.
c.17 Nei casi di necessità e di urgenza e/o ove sia impossibile convocare tempestivamente il Consiglio Direttivo Comunale nei termini e con i quorum costitutivi e deliberativi di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, si applica la lett. d) del 2° comma dell’art. 11.
c.18 I poteri del Consiglio Direttivo Comunale possono essere singolarmente delegati, dall’organo stesso, al Presidente al Vicepresidente, all’Ufficio di Presidenza, al Comitato Esecutivo, ove istituito.
Art. 11 – Il Presidente
c.1 Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo Comunale al proprio interno, presiede l’Avis Comunale, ne ha la rappresentanza legale ed ha la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.
c.2 Al Presidente spetta, inoltre:
a) convocare e presiedere l’Assemblea Comunale degli Associati, il Consiglio Direttivo Comunale e l’Ufficio di Presidenza, nonché formularne l’ordine del giorno;
b) curare l’esecuzione e l’attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo Comunale;
C) proporre al Consiglio Direttivo Comunale i nominativi delle persone che dovranno prestare la propria opera in favore dell’Associazione, a titolo di lavoro subordinato o autonomo ovvero di consulenza;
d) assumere, solo in casi di urgenza, i provvedimenti straordinari nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo Comunale, con l’obbligo di sottoporli alla ratifica del Consiglio medesimo in occasione di una riunione che dovrà essere convocata entro 10 giorni successivi.
c.3 Nell’espletamento dei propri compiti, il Presidente è coadiuvato dal Segretario.
c.4 In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.
c.5 La firma e/o la presenza del Vicepresidente fa fede, di fronte ai terzi, dell’assenza o dell’impedimento temporanei del Presidente.
Art. 12 – Collegio dei Revisori dei Conti
c.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti nominati dall’Assemblea Comunale degli Associati tra soggetti dotati di adeguata professionalità.
c.2 I Revisori durano in carica 4 anni e possono essere rinominati.
c.3 Il Collegio esamina i bilanci e formula in apposite relazioni le proprie osservazioni e conclusioni e svolge ogni altro compito attribuitogli per legge o per statuto.
c.4 I Revisori dei Conti, che partecipano di diritto all’Assemblea Comunale degli Associati, senza diritto di voto, intervengono alle sedute del Consiglio Direttivo Comunale in cui vengono assunte deliberazioni in ordine al preventivo finanziario ed al bilancio consuntivo.
c.5 I Revisori dei Conti possono altresì essere invitati a partecipare, per dare i chiarimenti del caso, alle sedute del Consiglio Direttivo Comunale ove siano in trattazione materie afferenti alla loro competenza.
c.6 Ove la situazione economico-finanziaria dell’Associazione non dovesse ritenere necessaria la costituzione di un
Collegio di Revisori, il Consiglio Direttivo Comunale può richiedere all’Assemblea Comunale degli Associati di provvedere temporaneamente alla nomina di un solo Revisore, dotato di adeguata professionalità.
Art. 13 – Patrimonio
c.1 Il patrimonio dell’Avis Comunale, costituito da beni mobili ed immobili, ammonta attualmente a complessivi € 100,00
c.2 Tale patrimonio iniziale potrà essere incrementato ed alimentato con:
a) il reddito del patrimonio;
b) i contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
c) i contributi di organismi internazionali;
d) i rimborsi derivanti da convenzioni;
e) le oblazioni, le donazioni, i lasciti, le erogazioni ed i contributi da parte di quanti- soggetti pubblici e privati- condividendone lo scopo, vogliano il potenziamento dell’istituzione anche con riferimento ad iniziative specifiche o settoriali;
f) ogni altro incremento derivante anche dalle attività commerciali e produttive marginali svolte dall’Avis Comunale.
c.3 Il Consiglio Direttivo Comunale provvederà all’investimento, all’utilizzo ed all’amministrazione dei fondi di cui dispone l’Associazione, nel rispetto dei propri scopi:
c.4 E’ vietato all’Associazione distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione ola distribuzione non siano imposte per legge.
c.5 Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 14 – L’esercizio finanziario
c.1 L’esercizio finanziario ha la durata di un anno solare.
c.2 Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo Comunale il preventivo
finanziario che entro il mese di febbraio verrà sottoposto alla ratifica dell’Assemblea Comunale degli Associati, la quale nella stessa occasione approverà il bilancio consuntivo dell’anno precedente.
Art. 15 – Cariche
c.1 Tutte le cariche sociali sono quadriennali e sono non retribuite, fatta eventualmente eccezione per i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.
c.2 Ai detentori di cariche sociali spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute in relazione all’assolvimento dell’incarico.
c.3 Il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere non possono detenere la medesima carica per più di due mandati consecutivi. Nel computo dei mandati si intendono compresi anche quelli già iniziati e poi interrotti per qualsiasi causa nonché quelli svolti ai sensi di cui al combinato disposto dei commi 9, 10 e 12 dell’art. 10, salvo che i mandati medesimi siano stati svolti per periodi non superiori ad un anno.
c.4 Lo statuto dell’Avis Regionale, tenuto conto delle esigenze del proprio territorio, potrà prevedere una deroga in ordine alla ineleggibilità per più di due mandati consecutivi.
Art. 16 – Estinzione o scioglimento
c.1 Lo scioglimento dell’Avis Comunale può avvenire con delibera dell’Assemblea Comunale degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo Comunale, solo in presenza del voto favorevole di almeno tre quarti dei suoi componenti.
c.2 In caso di scioglimento, dopo aver provveduto alla liquidazione di tutte le passività e pendenze, i beni residui saranno devoluti all’Avis Provinciale o ad altra organizzazione che persegue finalità analoghe, sentito l’organismo di controllo di cui alla legge 662/96.
Art. 17 – Rinvio
c.1 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dello statuto e del regolamento dell’Avis Nazionale, quelle dello statuto dell’Avis provinciale o equiparata e di quello dell’Avis Regionale sovraordinate che afferiscano all’Avis Comunale, nonché quelle del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia e in particolare della L. 266/1991 e del D.Lgv. 460/97 e successive loro modificazioni ed integrazioni.
Art. 18 – Norma transitoria
c.1 Nelle more dell’approvazione del presente statuto nei modi e nei tempi di legge, si applicano le disposizioni del vigente statuto dell’Avis Nazionale.
c.2 I titolari di cariche sociali mantengono l’incarico – salvo dimissioni o altro personale impedimento – fino alla scadenza naturale del mandato triennale iniziato sotto la vigenza del testo statutario attualmente in vigore.
c.3 Nel computo dei mandati di cui al comma 3 dell’art. 15 del presente Statuto si considerano anche quelli espletati precedentemente.
c.4 L’entrata in vigore del presente Statuto comporta l’immediata abrogazione di tutte le normative regionali e di ogni altra disposizione da esse derivante oggi vigente.